Interessante la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 335 del 11/05/2021 in merito a chiarimenti richieste sulla potenziale vendita di un’autovettura con IVA agevolata al 4%.
[…] Il beneficio, infatti, spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, decorrenti
dalla data dell’acquisto, limitatamente ad un solo veicolo, salvo i casi in cui
l’autoveicolo acquistato o importato con l’aliquota agevolata risulti cancellato dal PRA
o sia stato rubato e non ritrovato.
Con riferimento al caso prospettato dall’istante si ritiene che ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 relative
all’acquisto di una autovettura con aliquota agevolata da parte del familiare del quale il
disabile sia fiscalmente a carico.
L’istante riferisce, infatti, che il minore disabile è fiscalmente a carico del papà,
così come risulta dalla certificazione unica 2020 che riporta quattro figli a carico per
due mesi al 100%.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria a provare che il minore è
fiscalmente a carico del genitore, la Risoluzione n. 6 del 2006 precisa che “Per quanto
concerne la documentazione richiesta, si rammenta che, qualora il disabile risulti
possessore di un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51 (euro 4000 dal 2009)
oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità, è necessario allegare
una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo
fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l’intestatario del veicolo
agevolato. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei
redditi, è comunque possibile presentare un’autocertificazione, ai sensi dell’art.
46,comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
Ai fini IVA, va altresì presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura
non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione”.
Infine, in merito al quesito relativo alla possibilità di intestare la vettura al
minore anche qualora il pagamento del veicolo sia effettuato dal genitore, occorre fare
riferimento sia alla citata Risoluzione n 6 del 2006 che alla Risoluzione n. 4 del 2007
in cui è stato chiarito che “Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e
richiedono che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al
disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a
carico”.”
Risposta completa Agenzia delle Entrate
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