Ai titolari di contrassegno disabili, nelle zone scolastiche urbane, è concesso il libero transito e la sosta gratuita e senza limitazioni temporali
L’art. 7, c. 11-bis, introdotto dal DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 ha stabilito, infatti che, nelle zone scolastiche urbane, dove potrà essere limitata o esclusa la circolazione , la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco, i divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici , nonché ai titolari di contrassegno per invalidi di cui all’art. 381, c. 2, regolamento CDS.