Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la Mobilità “consapevole” dei disabili e dei loro familiari c’è il contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap o ipovedenti da contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
Per codesto permesso “speciale” ottenibile, previo accertamento medico, dal proprio comune di residenza, utilizzabile su tutto il territorio nazionale (a norma dell’Art.188 del Codice della Strada, ndr), il Ministero dei Trasporti precisa, in linea con quanto previsto dall’Art. 7 del DL n.5 del 9 Febbraio2012: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato sulla G.U. n.33 del 9 febbraio 2012, così come modificato dalla Legge n.35 del 4 aprile 2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, su G.U. n.82 del 6 aprile 2012, che i suddetti contrassegni debbano riportare come scadenza non il calcolo “tecnico” dei 5 anni decorrenti dal rilascio, ma la scadenza coincidente col primo compleanno utile dopo i 5 anni dal rilascio.