Tra le varie agevolazioni previste per
facilitare la
Mobilità "consapevole"
dei disabili e dei loro familiari c'è il
contrassegno per auto che, in deroga ad
alcune prescrizioni di legge, mette al
riparo i soggetti portatori di handicap o
ipovedenti da contestazioni o
verbalizzazioni di infrazioni. Per codesto
permesso “speciale” ottenibile, previo
accertamento medico, dal proprio comune di
residenza, utilizzabile su tutto il
territorio nazionale (a norma
dell'Art.188 del Codice della Strada, ndr),
il Ministero dei Trasporti precisa, in
linea con quanto previsto dall’Art. 7 del DL
n.5 del 9 Febbraio2012: “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, pubblicato sulla G.U. n.33
del 9 febbraio 2012, così come modificato
dalla Legge n.35 del 4 aprile 2012:
“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”, su G.U.
n.82 del 6 aprile 2012, che i suddetti
contrassegni debbano riportare come scadenza
non il calcolo “tecnico” dei 5 anni
decorrenti dal rilascio, ma la scadenza
coincidente col primo compleanno utile dopo
i 5 anni dal rilascio. |
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