È alla firma del Capo dello Stato il
regolamento approvato dal Consiglio dei
ministri il 25 maggio, che modifica l'art.
381 del D.P.R. n. 495/1992. Dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
decorreranno i tre anni entro i quali dovrà
essere rilasciato il nuovo contrassegno per
disabili conforme al modello europeo, che
consentirà la sosta nei Paesi dell'Unione
Europea che si sono conformati alla
raccomandazione del consiglio dell'Unione
europea n. 98/376/Ce del 4 giugno 1998.
Le misure del nuovo
contrassegno invalidi prevedono un'altezza di 106 mm. e una
larghezza di 148 mm. Il colore è azzurro chiaro, tranne il
simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro
scuro. Il contrassegno comprende un recto e un verso,
ciascuno diviso verticalmente in due metà.
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La metà sinistra
del recto contiene il simbolo della sedia a rotelle
(bianco su fondo azzurro scuro), la data di scadenza del
contrassegno,
il numero di serie del
contrassegno, il nome e il timbro dell'autorità che rilascia
il contrassegno. La
metà destra del verso contiene la scritta in
stampatello «parcheggio per disabili» nella lingua dello
Stato membro di rilascio, la scritta «Contrassegno di
parcheggio» in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione
europea, la scritta «Modello dell'Unione europea», nella
lingua dello Stato membro di rilascio e sullo sfondo la
sigla dello Stato membro circondato dal simbolo dell'Unione
europea, il cerchio formato dalle 12 stelle.
La metà sinistra
del verso contiene il cognome, il nome, la firma e la
fotografia del titolare.
La metà destra del
verso contiene la scritta 'Il presente contrassegno
dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di
parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova' e la
scritta: 'In caso di utilizzazione, il presente contrassegno
deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in
modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i
controlli'. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta
olografica anticontraffazione può essere inserito un
microchip elettronico di raccolta e comunicazione dei dati.
Il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 25
maggio, oltre a introdurre nell'ordinamento interno il
contrassegno invalidi comunitario, prevede altre importanti
novità per i veicoli al servizio di persone invalide,
apportando modifiche all'art. 381 del regolamento di
esecuzione e attuazione del codice della strada). Il nuovo
'contrassegno di parcheggio per disabili' (denominazione
diversa da quella finora usata di 'contrassegno invalidi'),
dovrà essere conforme al modello previsto dalla
raccomandazione del consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998, e sarà rilasciato a chi abbia capacita di
deambulazione sensibilmente ridotta o (e questa è la novità)
impedita. La sostituzione del vecchio contrassegno con
quello nuovo dovrà avvenire entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del regolamento. I comuni potranno però
fissare tempi inferiori. Durante il periodo transitorio di
tre anni i permessi già rilasciati resteranno validi, ma in
sede di rinnovo dovrà essere rilasciato il nuovo modello.
Nell'ambito dell'art. 381 viene inserito l'obbligo di
esporre il permesso in originale nella parte anteriore del
veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i
controlli. L'esposizione nella parte anteriore del mezzo è
già imposta dall'art. 12 del decreto del presidente della
repubblica n. 503 del 24 luglio 1996; viene però specificato
che si deve esporre l'originale in modo visibile.
Con la modifica del comma 4 dell'art. 381 viene chiarito
che, scaduto il periodo di validità del contrassegno a tempo
determinato, potrà esserne emesso uno nuovo previa ulteriore
certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale
dell'azienda sanitaria locale di appartenenza con la quale
si attesti che le condizioni della persona invalida danno
diritto all'ulteriore rilascio. Viene introdotta
un'importante condizione per l'assegnazione a titolo
gratuito di uno spazio di sosta nei casi di particolare
invalidità, nelle zone ad alta densità di traffico. Infatti,
non occorre più che il titolare del contrassegno sia
abilitato alla guida e disponga di un autoveicolo, ma è
necessario che l'interessato dimostri di non avere la
disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e
fruibile. Il comune potrà prevedere la gratuità della sosta
per gli invalidi nei parcheggi a pagamento, qualora
risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro
riservati. Pur essendo pregevole l'intento del legislatore,
non sarà del tutto agevole per gli organi di polizia
stradale accertare se tali posti, a una certa ora e in un
dato momento, erano occupati da altri veicoli. Il comune
potrà stabilire, anche nelle aree a pagamento gestite in
concessione, un numero di posti destinati alla sosta
gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al
limite minimo di un posto ogni cinquanta o frazione di
cinquanta posti disponibili, previsto dal decreto del
presidente della repubblica n. 503 del 24 luglio 1996.
L'introduzione del nuovo
modello di contrassegno invalidi sarà accompagnata
dall'aggiornamento della corrispondente segnaletica
stradale. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto del presidente della repubblica la segnaletica
riguardante la mobilità delle persone disabili dovrà essere
adatta recependo la rappresentazione grafica del nuovo
contrassegno. In dettaglio, per quanto riguarda la
segnaletica orizzontale, le strisce che delimitano lo stallo
di sosta restano gialle, ma il simbolo della carrozzella
diventa blu. Con riferimento alla segnaletica verticale
vengono modificati il cartello che individua lo stallo di
sosta e i segnali di area pedonale e di zona a traffico
limitato, nella parte relativa alle eccezioni. |